top of page
 STATUTO

Costituzione, denominazione, sede

Articolo 1

 E’ costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione libera, disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile, nonché dalle regole del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 di seguito denominato “Codice”, denominato “A.A.L. Associazione Artistica Legnanese – Associazione di Promozione Sociale” in forma abbreviata “A.A.L. – APS”.

La dizione Associazione di Promozione Sociale e l’acronimo APS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte della istituzione preposta. La presente Associazione è prosecuzione naturale dell’Associazione Artistica Legnanese costituita nel 1947. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura. L’Associazione ha sede legale nel comune di Legnano e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio direttivo

Finalità e attività

Articolo 2

L’Associazione A.A.L. Associazione Artistica Legnanese – Associazione di Promozione Sociale, più avanti chiamata per brevità “Associazione”, svolge le proprie attività in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi

Articolo 3

L’Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa ha come finalità quella di raggruppare tutte le forze operanti nel campo delle arti e della cultura e tende a promuovere, con fattiva collaborazione fra artisti, amatori d’arte e simpatizzanti, manifestazioni a carattere artistico e culturale.

Articolo 4

 L’associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1 del D.lgs 117/2017, nello specifico riconducibile alle seguenti lettere:

  1. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di diffusione e promozione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del  Codice;

d)        Educazione, istruzione, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

k)       Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale.

Articolo 5

 Per il perseguimento dei propri scopi, l’Associazione potrà anche:

1) aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi;

2) collaborare con Enti Pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie;

 3) promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale.

L’associazione può inoltre effettuare attività diverse di cui all’art. 4 del presente Statuto, anche a carattere commerciale e produttivo, secondo le modalità e i limiti di cui all’art. 6 del Codice.

 

Articolo 6

Il socio è colui che aderisce alle finalità dell’associazione, contribuisce a realizzarle, partecipa alla vita associativa. Il numero dei soci è illimitato. All’associazione possono aderire esclusivamente le persone fisiche, senza distinzione di sesso, età, razza, religione o altro e che si riconoscono negli obiettivi perseguiti dall’associazione. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni ed iniziative indette dall’associazione, nei tempi e nei modi stabiliti dagli organi sociali.

L’Associazione è costituita da:

1)Soci Ordinari,

2)Soci Sostenitori

3) Soci Onorari.

L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa

Non è previsto il rimborso della quota sociale in caso di recesso.

L’associazione svolge in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi, attività di interesse generale che ne costituiscono l’oggetto previste dal presente Statuto, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei   propri soci.

Se il numero dei soci scende al di sotto della soglia indicata al comma 1 dell’art. 35 del Codice, esso deve essere integrato entro l’anno.

Articolo 7

 La domanda di ammissione a socio deve essere presentata in forma scritta, su apposito modulo, al Consiglio Direttivo che deciderà in merito all’accoglimento o al rigetto della domanda di iscrizione.

Articolo 8

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato, specificandone i motivi.

Diritti e doveri dei soci

Articolo 9

I soci hanno tutti gli stessi diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l’importo delle rispettive quote.

Ai soci è garantito il diritto ad esaminare i libri sociali, ai sensi dell’art. 15 comma 3 del Codice rivolgendo apposita istanza al Presidente il quale renderà possibile l’esame presso la sede dell’Associazione o presso altri luoghi ove sono custoditi entro i trenta giorni successivi.

I soci hanno diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

I soci hanno l’obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci prestano la loro attività a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi spese documentati e  preventivamente  autorizzati dal Consiglio Direttivo, nei limiti dell’art. 17 del Codice.

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso i lavoratori impegnati nell’attività  non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 10

La qualità di socio si perde per:

  1. Mancato versamento quota sociale

  2. Decesso

  3. Dimissioni

  4. Esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, in caso di indegnità del socio, di attività pregiudizievole all’associazione o incompatibile con le finalità della stessa, di comportamenti contrari alle elementari norme del convivere civile che costituiscono violazione di norme statutarie o di regolamenti interni.

La perdita di qualità di socio nei casi 1,2 e 3 è deliberata dal Consiglio Direttivo, nel caso di esclusione la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte dell’Assemblea nella prima seduta utile. Contro il provvedimento di esclusione, il socio escluso può far ricorso all’Assemblea entro 30 giorni.

Organi sociali e cariche elettive

Articolo 11

 Sono organi dell’Associazione:

  1. L’Assemblea dei soci

  2. Il Consiglio Direttivo

  3. Il Presidente e Vice-Presidente

  4. Il Tesoriere

  5. Il Segretario

  6. Il Collegio Sindacale, al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 30 del Codice

  7. Il Revisore dei conti, al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 31 del Codice

Le cariche sociali sono gratuite.

Assemblea

Articolo 12

L’assemblea, composta da tutti i soci, è l’organo sovrano dell’Associazione. Può essere ordinaria o straordinaria. Viene convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del rendiconto economico consuntivo. Può inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati oppure da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo. L’assemblea è presieduta dal Presidente in carica oppure, in caso di sua assenza, da un altro membro del Consiglio.

Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante affissione in sede, invio di lettera non raccomandata, lettera consegnata a mano, e-mail o qualsiasi altro mezzo idoneo a portare a conoscenza del socio dell’avvenuta convocazione, almeno sette giorni prima del giorno fissato per la riunione. La convocazione deve contenere il giorno, l’ora e la sede della convocazione nonché l’ordine del giorno del dibattimento. La convocazione dovrà contenere inoltre anche il giorno e l’ora della seconda convocazione che non potrà essere in ogni caso nello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 13

L’assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. E’ consentita l’espressione del voto per delega. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può essere latore di massimo due deleghe scritte. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti .  I soci minorenni hanno diritto di voto che verrà esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

Articolo 14

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità. I Consiglieri non hanno diritto di voto. Di norma le votazioni sono per alzata di mano. Per l’elezione del Consiglio Direttivo, si procede mediante voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.

Articolo 15

 Sono competenze inderogabili dell’Assemblea ordinaria:

  1. Discutere e approvare il rendiconto consuntivo;

  2. Definire il programma generale annuale delle attività;

  3. Procedere alla nomina dei Consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;

  4. Nominare l’Organo di Controllo, al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 30 del Codice;

  5. Nominare il Revisore dei Conti, al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 31 del Codice;

  6. Discutere e approvare gli eventuali regolamenti predisposti da Consiglio Direttivo;

  7. Deliberare sulle responsabilità dei Consiglieri;

  8. Ratificare i provvedimenti di esclusione dei soci ad opera del Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 10;

  9. Discutere e decidere su tutti gli argomenti posti all’o.d.g.;

  10. Esaminare la relazione delle attività svolte nell’anno sociale.

Articolo 16

L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. l’Assemblea straordinaria sarà valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci, ed in seconda   con la presenza del 50+1 dei soci.  E’ consentita l’espressione del voto per delega.  Ciascun socio può essere latore di un massimo di due deleghe scritte. Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio l’Assemblea straordinaria delibera con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Articolo 17

 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da 7 a 9, nominati dall’Assemblea. Esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta con comunicazione diretta almeno 5 giorni prima della riunione. La riunione è valida con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Consigliere più anziano. Le votazioni sono palesi tranne che per nomine o che riguardino le persone.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari alla realizzazione del programma di attività ad eccezione di quelli riservati per legge o per statuto all’assemblea dei soci. In particolare:

  1. Elegge tra i propri membri il presidente e lo revoca;

  2. Elegge tra i propri membri il vice-presidente e lo revoca;

  3. Nomina il tesoriere e lo revoca;

  4. Nomina il segretario e lo revoca;

  5. Determina l’ammontare delle quote sociali;

  6. Attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria Amministrazione;

  7. Cura l’esecuzione delle decisioni dell’assemblea;

  8. Predispone il piano annuale dell’attività da sottoporre all’assemblea;

  9. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre alla discussione e approvazione dell’assemblea nelle forme previste dal art. 13 del Codice;

  10. Predispone il bilancio sociale, in via facoltativa od obbligatoria al superamento delle soglie di legge previste, da sottoporre alla discussione e approvazione dell’Assemblea ai sensi dell’art. 14 del Codice

  11. Conferisce procure generali e speciali;

  12. Instaura rapporti di lavoro, fissando le mansioni, qualifiche e retribuzioni, nei limiti dell’art. 36 del Codice;

  13. Propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali, ed eventuali modifiche dello Statuto;

  14. Ratifica, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

  15. Ratifica o respinge i provvedimenti d’urgenza presi dal Presidente;

  16. Delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 10.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, Il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla graduatoria dei non eletti. In caso di esaurimento, indice elezioni per la surroga dei membri da sostituire.

Presidente e Vice Presidente

Articolo 19

 Il Presidente e il Vice Presidente, sono nominati dal Consiglio Direttivo, fra i suoi membri, essi mantengono tale incarico per tutta la durata del Consiglio e decadono con esso. Sono rieleggibili.

Il Presidente e il Vice Presidente esercitano, disgiuntamente, la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciare quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa di qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.  Qualora il Consiglio Direttivo non ratifichi, per fondati motivi, tali provvedimenti degli stessi ne risponde il Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di necessità o impedimento.

 Tesoriere

Articolo 20

Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle decisioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la  facoltà di aprire o estinguere i conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari, riscuote pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e ne rilascia quietanza. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo è definito dal Consiglio. E’ nominato tra i Consiglieri e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

 Segretario

Articolo 21

Il Segretario è responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio e dell’Assemblea.  Cura l’invio delle convocazioni   e delle comunicazioni. Il Segretario è nominato   dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri.

Organo di Controllo e Revisore dei Conti

Articolo 22

Il Revisore legale dei Conti è eletto dall’Assemblea, al verificarsi delle condizioni previste dall’art, 31 del Codice,  tra gli iscritti all’Albo dei Revisori legali dei conti e svolge le attività previste in materia di revisione legale.

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 30 del Codice è nominato un Organo di Controllo, che prende il nome di Collegio Sindacale, il quale può coincidere con il Revisore dei Conti. Il Collegio sindacale assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Gli organi di cui agli articoli 30 e 31 del Codice restano in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Risorse economiche e Bilancio

Articolo 23

 Le risorse economiche dell’Associazione sono così costituite:

  1. Dalle quote associative e contributi di simpatizzanti

  2. Da contributi pubblici e privati

  3. Dalle donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari

  4. Dalle rendite patrimoniali

  5. Dalle attività di raccolta fondi

  6. Da rimborsi da Convenzioni

  7. Da ogni altra entrata ammessa dal Codice

  8. Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione

Articolo 24

Le somme versate a titolo di quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 25

Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea entro il 30 Aprile dell’anno successivo. Il bilancio dovrà essere redatto nei casi e nei modi previsti dall’art. 14 del Codice.

Articolo 26

1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 27

Le attività dell’Associazione sono finanziate da:

  1. Le quote sociali

  2. Gli eventuali proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività statutaria

  3. Gli eventuali proventi derivanti da qualsiasi forma di pubblicità o sponsorizzazione abbinata all’attività statutaria

  4. Le donazioni e i contributi pubblici e privati

  5. Da ogni altro tipo di entrate derivanti da attività marginali svolte al solo scopo di autofinanziamento e permesse dalla legislazione vigente.

 Scioglimento dell’Associazione

Articolo 28

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45, comma 1, D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

Regolamento interno e rinvio

Articolo 29

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con un eventuale regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo con l’approvazione dell’Assemblea dei soci.

Articolo 30

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed in modo particolare al Codice, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

L'AAL Associazione Artistica Legnanese partecipa con una installazione collettiva posta a Palazzo Leone da Perego alla mostra "Nel nome di Francesco". Le nostre opere sono ispirate al Cantico delle Creature.

bottom of page